Quali interventi edilizi sono ammessi nell'EcoBonus al 110%?

I principali interventi ammessi per la ristrutturazione edilizia GRATIS con l'EcoBonus al 110% sono quelli enunciati nel comma 1 dell’articolo 119:
a. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità
immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o
più accessi autonomi dall'esterno.
Quindi interventi di ristrutturazione edile tesi ad isolare termicamente e contenere le dispersioni di calore delle mura perimetrali e dei
tetti (che arrivino almeno al 25% della superficie totale a contatto con l’esterno).

  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda i condomini sono ammessi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione collettivi. Gli impianti esistenti vanno sostituiti con impianti sempre centralizzati di nuova concezione tecnologica: con caldaie a condensazione o pompe di calore. A questi impianti possono essere accoppiati impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, collettori solari,impianti geotermici e di microcogenerazione.
  • Interventi edilizi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, o comunque dotati di autonomia funzionale, sono ammessi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione autonomi. Gli impianti esistenti vanno sostituiti con impianti sempre autonomi di nuova concezione tecnologica: con caldaie a condensazione o pompe di calore. A questi impianti possono essere accoppiati impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, collettori solari, impianti geotermici e di microcogenerazione.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, o comunque dotati di autonomia funzionale, per l'EcoBonus sono ammessi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione autonomi. Gli impianti esistenti vanno sostituiti con impianti sempre autonomi di nuova concezione tecnologica: con caldaie a condensazione o pompe di calore. A questi impianti possono essere accoppiati impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, collettori solari, impianti geotermici e di microcogenerazione.
Per quanto riguarda gli interventi strutturali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 119, sono ammessi:
  • Interventi edili di ristrutturazione antisismica che erano già compresi nell'attuale sismabonus, ed erano già soggetti quindi ad un aliquota di detrazione fiscale del 90%, che ora invece raggiungeranno la quota del 110% per tutte le spese sostenute dal 1°luglio 2020;
Altri interventi ammessi:
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo connessi alla rete elettrica (…) sempre ché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti nel comma 1 o 4. Sarà possibile accedere all'EcoBonus del 110% anche installando pannelli fotovoltaici, a patto che vengano realizzati insieme ad uno degli interventi presenti nei commi 1 e 4 (cappotto termico e/o sostituzione impianti).
  • Infine la detrazione del 110% con l'EcoBonus si applicherà anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente, dl. 63/2013, art.14, a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi descritti nel comma 1.
Quindi anche la sostituzione degli infissi può accedere all'EcoBonus del 110% se effettuata insieme al
cappotto termico e/o alla sostituzione degli impianti.